STATUTO

Art.1: Denominazione

Con la denominazione Schweizerische Hepatitis C Vereinigung SHCV (Association Hépatite C Suisse AHCS / Associazione Epatite C Svizzera AECS ) è costituita un’associazione ai sensi dell’Art. 60 segg. del Codice Civile con sede a Zurigo. L’Associazione Epatite C Svizzera è un ente senza fini di lucro, indipendente, politicamente neutrale, laico e operante sull’intero territorio svizzero.

Art.2: Scopo

L’Associazione Epatite C Svizzera persegue i seguenti obiettivi:

      • fornire consulenza, supporto e assistenza ai malati di epatite C*, nonché assicurare la loro integrazione ottimale nel rispettivo ambiente sociale, allo scopo di preservare una qualità della vita quanto più possibile elevata
      • fornire assistenza legale ai malati, qualora essi intendano fare valere il proprio diritto al trattamento per vie legali
      • diffondere informazioni ai malati, alle autorità e all’opinione pubblica in relazione a tutti gli aspetti dell’epatite C
      • promuovere e sostenere i gruppi regionali di auto-aiuto
      • esercitare pressione sui diversi attori del Sistema sanitario in modo che tutte le persone che hanno contratto il virus HCV possano ricevere i medicamenti più efficaci per ogni specifico caso.
      • L’associazione non persegue alcuno scopo commerciale e non ha fini di lucro. Gli organi operano su base volontaria.

 

        • Ci proponiamo come interlocutori per i pazienti, ma anche per le autorità, le casse malati, l’industria farmaceutica e altri soggetti sul tema dell’epatite C.

* Con malati di epatite C si intendono i/le pazienti e la rispettiva cerchia di familiari.

Art.3: Collaborazione con organizzazioni affini

L’Associazione Epatite C Svizzera aspira a uno scambio di esperienze quanto più possibile completo, nonché alla collaborazione interdisciplinare con altre leghe svizzere operanti nel settore della sanità e organizzazioni di auto-aiuto, nonché con società estere contro l’epatite C.

Art.4: Affiliazione

L’Associazione Epatite C Svizzera è costituita da:

          • persone fisiche come soci singoli
          • persone giuridiche come soci collettivi
          • soci onorari.

L’affiliazione avviene mediante dichiarazione scritta di adesione al segretariato o compilando l’apposito modulo sul sito web della associazione (www.hepc.ch).

L’affiliazione decade per le persone fisiche in caso di morte, per i soggetti giuridici in caso di scioglimento, nonché mediante dichiarazione scritta di recesso con efficacia entro il termine di un anno di esercizio. L’affiliazione scade inoltre qualora un socio sia in arretrato con il pagamento di due quote annuali.

L’assemblea dei soci può escludere un socio dall’associazione per gravi motivi.

Coloro che si sono resi particolarmente meritevoli nei confronti dell’Associazione o nella ricerca relativa all’epatite C possono essere nominati soci onorari dall’assemblea dei soci.

Ogni socio (singolo, collettivo o onorario) ha un solo diritto di voto.

Art.5: Organi dell’Associazione

          • assemblea dei soci
          • Consiglio di Amministrazione
          • organo di revisione

Art.6: Assemblea dei soci

L’assemblea ordinaria dei soci viene tenuta una volta all’anno.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di convocare assemblee straordinarie dei soci. L’assemblea straordinaria dei soci va inoltre convocata qualora ciò sia richiesto per iscritto da almeno un quinto dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione invia la convocazione scritta all’assemblea dei soci, indicando l’ordine del giorno, con almeno 20 giorni di preavviso. Eventuali istanze dei soci da trattare nel corso dell’assemblea devono essere inoltrate al presidente entro 14 giorni dalla data della convocazione.

L’assemblea dei soci ha le seguenti funzioni:

          • Approvazione della relazione annuale, nonché del bilancio verificato dall’organo di revisione
          • Autorizzazione del budget per l’anno d’esercizio successivo
          • Elezione del presidente, degli altri membri del Consiglio di Amministrazione e dell’organo di revisione
          • La conferma del segretariato proposto dal Consiglio di Amministrazione
          • Definizione dei contributi dei soci
          • Nomina di soci onorari
          • Modifica degli statuti

Art.7: Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è eletto per un mandato di due anni. È rieleggibile per un nuovo mandato di due anni ed è composto da almeno tre membri. Nello specifico:

          • il presidente
          • il vicepresidente
          • il cassiere
          • almeno una persona affetta da epatite C (in questo caso può trattarsi anche di soggetti guariti dal virus)
          • almeno un rappresentante della classe medica

Art.8: Compiti del Consiglio di Amministrazione

I membri del consiglio sono volontari e sono generalmente diritto solo al risarcimento per le loro spese effettive e le spese di cassa per l’associazione. Per compiti specifici, i membri del consiglio possono essere pagati con una compensazione adeguata.
Il Consiglio di Amministrazione gestisce le attività dell’Associazione, non assegnate ad altri organi ai sensi dello statuto o dal Consiglio di Amministrazione stesso, in particolare:

          • Pianificazione strategica
          • Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari dell’Associazione
          • Preparazione delle attività dell’assemblea dei soci
          • Proposte di nomina di soci onorari
          • Rappresentanza dell’Associazione nei confronti di soggetti esterni e definizione delle persone autorizzate alla firma
          • Regolamento dell’affiliazione presso altre organizzazioni.
          • Definizione della data della successiva assemblea dei soci
          • Contabilità e preparare la relazione annuale alla fine dell’anno civile.
          • Il Consiglio di Amministrazione può istituire un segretariato per incontrare il completamento di alcune delle sue funzioni. Questo segreteria deve essere confermata dall’Assemblea Generale.

Art.9: Organo di revisione

L’assemblea dei soci elegge un revisore dei conti per la durata di un anno.

Il revisore controlla la contabilità dell’Associazione e approva la relazione dell’assemblea dei soci.

Art.10: Gruppi di auto-aiuto

I gruppi regionali di auto-aiuto fanno parte dell’Associazione svizzera dei malati di epatite C e sono privi di personalità giuridica.

Art.11: Finanze e responsabilità

Per l’adempimento dei compiti dell’Associazione sono disponibili i seguenti mezzi:

          • Quote dei soci
          • Donazioni e legati
          • Contributi pubblici
          • Altri contributi

Per quanto riguarda gli obblighi dell’Associazione Epatite C Svizzera, risponde esclusivamente il patrimonio dell’associazione stessa. Si esclude la responsabilità personale dei singoli soci.

Art.12: Revisione degli statuti, scioglimento dell’associazione

L’assemblea dei soci delibera in merito alla revisione degli statuti con la maggioranza di due terzi dei soci presenti. Lo scioglimento dell’associazione può essere deciso esclusivamente nel corso di un’assemblea straordinaria dei soci. A tal fine è ugualmente necessaria la maggioranza di due terzi dei soci presenti.

Se l’associazione è sciolta, i beni saranno distribuiti dopo il rimborso di tutte le obbligazioni, a tutto vantaggio di una società privata o pubblica, esentasse, senza scopo di lucro, con sede in Svizzera, con gli obiettivi identici o simili, e dovrebbe utilizzare nel senso dell’arte. 2 del presente statuto. Una ripartizione dei beni tra i membri è escluso.

Art.13: Clausole finali

Questi statuti sono stati approvati in occasione dell’assemblea generale tenutasi il 3 luglio 2018 a Zurigo, sostituendo gli statuti del 8 giugno 2017.

Il presidente
Daniel Horowitz

Il segretario
Christophe Bösiger